Art. 23.
(Disposizioni transitorie).

      1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso.
      2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all'articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già istituito gli elenchi regionali. Le regioni che hanno emanato proprie normative in materia, devono comunque adeguarle alla presente legge entro due mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio nazionale.
      3. Nel caso in cui le regioni non provvedano a definire le modalità che rendano possibile l'iscrizione negli elenchi previsti dall'articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo possono ugualmente svolgere la loro attività, notificando mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando il possesso dei necessari requisiti. Copia della notifica deve essere conservata presso il domicilio dell'interessato, qualora persona fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica.
      4. Le regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori norme transitorie volte a salvaguardare le attività delle categorie di cui all'articolo 15 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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